VENDERE METICCI E’ ILLEGALE????
Diciamolo una volta per tutte per favore!!!
NO NON LO E’ !!!
E’ illegale vendere “cani di razza senza pedigree” non vendere “meticci”.
Quindi, siccome non è la stessa cosa anche se qualcuno pensa lo sia, scrivo di nuovo un articolo per non dover ripetere sempre la solita tiritera nei gruppi di discussione, perché esattamente come quando qualcuno chiede consigli su dove prendere un cane di razza arriva immancabilmente quello che “l’amore non si compra” o “non comprareadottah” e simili, puntuale come le scadenze fiscali, quando si parla di cuccioli in vendita senza documenti attestanti la qualunque razza, arriva sempre qualcuno che afferma:
“i meticci non si possono vendere, al massimo puoi chiedere un rimborso spese”
talvolta dichiarando anche un fantomatico massimale di tale rimborso, ovviamente variabile ma che in genere va da 150 a 300 euro. Che diciamocelo, è abbastanza in linea con quello che sono le eventuali spese vive di gestione del cuccioli fino al momento dell’adozione, se si fa il minimo indispensabile per la decenza e il benessere animale, ovvero buon cibo a mamma e piccoli, controlli, sverminazioni, vaccino ecc nonché facendo anche ciò che prevede la legge (sul benessere animale), ovvero il microchip e il successivo passaggio di proprietà a colui che prenderà il cucciolo, anche fosse a titolo gratuito, perchè vi ricordo è obbligatorio anche per i meticci che il chip sia inoculato dal proprietario della fattrice, che è tale anche se sprovvista di pedigree.
Altre volte, e già avrebbe in fondo più senso, affermano anche che si debba produrre documentazione su cosa si è speso in totale, e dividere l’importo per il numero dei cuccioli. Avrebbe più senso perché se mi si infilano le solite sf…ortune una dietro l’altra posso spendere anche 5 volte tanto che se avessero il pedigree pure essendo bastardi DOC, quindi chi ci dice quanto debba essere un massimo di rimborso spese, se le spese non sono sempre fisse?
Peccato che chiedendo prova nero su bianco di qualche legge che confermi la veridicità delle precedenti affermazioni, non le abbia mai prodotte nessuno! E quanto ho cercato anche io a suo tempo eh… ma non ce ne sono, quindi fatica trovarne!
Nel febbraio 2017, apparve fra le news del sito ENCI il documento che segue (cliccare sull’immagine per scaricarla in alta risoluzione), una risposta dal parte del ministero della salute dietro richiesta di delucidazioni da parte del servizio veterinario di Rovigo. Ora la news è nello storico, si trova solo il titolo e non più il documento, però allora io l’ho scaricato e lo conservo, per metterlo appunto in risposta a chi continua ad affermare la storia del rimborso spese specificando che non si possono vendere meticci.
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Parliamoci chiaro, quelle che affermano che non si possono vendere i meticci ma si può chedere massimo un rimborso o a volte qualcuno dice si possono solo regalare!!! sono voci che passano di bocca in bocca e che vengono prese per buone, ma che di fatto nessuno ha mai provato. Ecco perché di questo ennesimo articolo che mira a far chiarezza.
Poi che possa essere buon senso può darsi, ma non è la legge!
Già da prima della pubblicazione di questo documento, io sapevo dell’esistenza di sentenze che davano ragione a chi aveva “venduto cani senza pedigree”, che non erano stati spacciati per “cani di razza”. L’uscita di questo documento non ha fatto che aiutarmi a confermare quanto dicevo sempre per chiarire la sitruazione.
Vediamo quindi qual è la legge del 1992 che regolamenta la compravendita e la riproduzione di animali in Italia e cosa dice.
questa è la legge completa sulla gazzetta ufficiale, che sostanzialmente estende anche agli animali da compagnia la legge dell’anno precedente. Qui anche la versione PDF.
questa è la versione precedente solo per animali da reddito in pratica. Qui anche la versione PDF.
In pratica la legge del 1992 estende anche agli animali da compagnia quello che diceva la legge del 1991.
Ora, se volete leggerla tutta, ben venga, altrimenti questo è quanto dice in sostanza, preso paro paro dalla gazzetta ufficiale:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 21 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio del 25 marzo 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina: a) l'istituzione, per gli animali, compresi nell'elenco di cui all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro genealogico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; b) l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2; d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonche' sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.
Art. 2. 1. I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'associazione nazionale a cio' preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformita' delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
Art. 3. 1. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi. 2. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
ATTENZIONE CHE ORA VIENE IL DUNQUE
Art. 5. 1. E' consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico. 2. E' ammessa, altresi', la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni e' ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Beh direte voi, c’è scritto che non si possono vendere animali se non di razza.
Enno, leggete bene, c’è scritto, che è ammessa la compravendita di animali sperma embrioni ecc… di animali di razza appartenenti a specie e razze di cui elenco allegato, solo se con comprovata iscrizione ai registri istituiti per le stesse, elenco che ovviamente ometto, perché non ci interessa, quello che ci interessa è semplicemente una cosa
I METICCI NON NE FANNO PARTE, NON SONO ANIMALI DI RAZZA!
Sarebbe diverso se invece di
1. E' consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
ci fosse scritto
1. E' consentita la commercializzazione di animali di origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente se di razza e con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
Basta spostare un esclusivamente un di razza e/o qualche virgola e il significato cambia di brutto!
Adesso i meticci, semplicemente come qualsiasi altro bene, possono essere venduti, senza importo minimo ne massimo, ma a quello che io reputo più opportuno chiedere e che l’acquirente reputa accettabile pagare. Della serie d’accordo che andiamo, se trovo chi mi paga il meticcio 2000 euro meglio per me. Che poi sia difficile che accada, a meno che non sia un bastardino fenomeno a trovare tartufi, per dirne una, è un altro discorso. Quindi ribadiamo che
non è illegale vendere cani senza pedigree, non è illegale vendere meticci, è illegale vendere un cane dichiarandolo della X razza, senza avere l’attestato che lo stesso sia iscritto al registro riconosciuto dalla apposita associazione per la tutela della specie/razza X.
Il che è ben diverso. In pratica se scrivo vendo cuccioli di pastore tedesco senza pedigree, sono passibile di sanzione, anche se si sa, quasi mai succede nulla e non viene quasi mai punito nessuno. Se invece scrivo meticci di pastore tedesco, cani lupi, incroci di pastore tedesco, simil pastore tedesco e chi più ne ha più ne metta, ma non “pastore tedesco”, posso benissimo farlo, perché nel famoso elenco questa specie/razza non è contemplata e nessuno ne norma la riproduzione e la compravendita. Questo è quanto.
Ricordo comunque che vendere un cane di razza senza pedigree è truffa, perchè senza documenti che lo attestano, senza l’iscrizione ad un libro genealogico, quel cane legalmente non è di razza, si, anche se i suoi genitori lo sono, perchè senza documenti che lo attestano non è dimostrabile la sua ascendenza, quindi vi stanno vendendo una cosa per un’altra. Questo valga anche per tutti coloro che si offendono quando viene fatto notare che hanno un meticcio, perché hanno preferito prendere un cucciolo senza pedigree (magari per risparmiare). Puntualmente dicono, ma si vede che è uguale a quelli col pedigree, ma non da meno amore, ma merita lo stesso amore ecc, e chi ha detto il contrario? Tutti i cani hanno diritto alle stesse cure e” allo stesso amore” e per noi resterà sempre il nostro cane, ma non si può dire di avere un cane di razza se non ha il pedigree! E personalmente trovo assurdo riprodurre cani che hanno il pedigree senza farlo anche alla prole, quindi se vogliamo discutere sul fatto che abbia o meno senso riprodurre/vendere meticci, o “cani di razza senza pedigree”( che è un controsenso) dovremmo aprire un altro capitolo infinito. Semplicemente non era questo l’intento dell’articolo.
Se invece vogliamo spiegare anche cos’è un pedigree e che a cosa serve, vi rimando all’articolo che ne parla.